1. Il Principio dell’Assegnazione
L’assegnazione della casa non Γ¨ un premio per un coniuge o una punizione per l’altro, ma Γ¨ esclusivamente legata all’interesse dei figli (minori o maggiorenni non autosufficienti).
Affidamento Condiviso: Anche se l’affidamento Γ¨ condiviso, viene stabilita una collocazione prevalente dei figli presso uno dei genitori, che diventa l’assegnatario dell’immobile.
Obiettivo: Permettere ai figli di restare vicini alla scuola, agli amici e alle proprie abitudini consolidate.
2. Durata e Limiti di EtΓ
Non esiste un limite di etΓ prefissato (es. 18 anni). Il diritto all’assegnazione permane finchΓ© i figli:
Non diventano economicamente autosufficienti.
Non scelgono di vivere altrove.
Mantengono un legame concreto con l’abitazione.
3. Revoca e Modifica dell’Assegnazione
Il diritto a restare nella casa puΓ² venire meno in specifiche circostanze:
Indipendenza economica: Il figlio raggiunge la capacitΓ di mantenersi.
Nuova convivenza: Se il genitore assegnatario fa subentrare un nuovo compagno/a nella casa (questo puΓ² essere motivo di revisione o modifica delle condizioni).
Abbandono dell’immobile: Se il genitore e i figli si trasferiscono altrove.
4. Aspetti Economici e ProprietΓ
Il regime di proprietΓ influisce sulla gestione delle spese, ma non sul diritto di abitare l’immobile:
Tipologia Spesa A carico di chi?
Spese Ordinarie (bollette, manutenzione ordinaria) Coniuge assegnatario (chi vive la casa).
Spese Straordinarie (tetto, facciate, grandi riparazioni) Proprietario/i dell’immobile.
Mutuo Il giudice ne tiene conto nel calcolo dell’assegno di mantenimento. Se un coniuge paga il mutuo ma Γ¨ dovuto uscire di casa, l’assegno potrebbe essere ridotto.
5. La Tutela verso Terzi
L’avvocato sottolinea l’importanza di trascrivere il provvedimento di assegnazione nei registri immobiliari. Se il coniuge proprietario decide di vendere la casa a un terzo, chi acquista Γ¨ obbligato a rispettare il diritto del genitore assegnatario di restare nell’immobile fino a quando i figli non saranno indipendenti.
Nota sulla Riforma Cartabia: Come accennato nel video, oggi le parti hanno l’obbligo di depositare una nota informativa dettagliata (ex art. 473 bis.12 c.p.c.) che includa non solo i redditi, ma anche tutte le passivitΓ (mutui, finanziamenti, debiti), permettendo al giudice una valutazione molto piΓΉ precisa e “su misura” delle capacitΓ economiche della famiglia.