Pronunciandosi su un ricorso presentato avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza con cui il GUP aveva assolto dal reato di omicidio stradale il conducente di un’autovettura che, viaggiando in prossimità della linea di mezzeria, a velocità di poco superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato, su asfalto reso viscido dalla pioggia e dissestato, aveva urtato violentemente un ciclomotore che marciava sulla corsia opposta e che stava immettendosi su una strada laterale, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV con la sentenza del 5 giugno 2024 n. 22587 nell’accogliere la tesi del Procuratore generale presso la Corte d’appello e della difesa delle parti civili, che avevano contestato le sentenze di merito mostrando contrarietà alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e, l’esistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento, ha affermato il principio secondo cui, da un lato, il principio della cosiddetta causalità della colpa impone di ritenere ascrivibile all’autore a titolo di colpa non qualsiasi evento riconducibile causalmente alla condotta pericolosa ma solo quello evitabile con la condotta non pericolosa, dovendosi accertare il rapporto tra casualità tra la condotta colposa e l’evento verificando la riconducibilità dell’evento determinato dalla condotta trasgressiva di una regola cautelare nel novero di quegli eventi che la stessa norma mirava a scongiurare.
🟡 𝐀𝐕𝐕. 𝐋𝐔𝐂𝐀 𝐒𝐀𝐋𝐂𝐈𝐂𝐂𝐈𝐀 – 𝐀𝐕𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐀𝐌𝐁𝐈𝐓𝐎 𝐆𝐈𝐔𝐒𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐒𝐓𝐈𝐂𝐎
🟡 𝙄𝙇 𝙍𝙄𝙏𝙊 𝘿𝙄 𝘼𝘾𝘾𝙀𝙍𝙏𝘼𝙈𝙀𝙉𝙏𝙊 𝙏𝙀𝘾𝙉𝙄𝘾𝙊 𝙋𝙍𝙀𝙑𝙀𝙉𝙏𝙄𝙑𝙊 𝙀𝙓. 𝘼𝙍𝙏𝙄𝘾𝙊𝙇𝙊 445 𝘽𝙄𝙎. 𝘾𝙊𝘿𝙄𝘾𝙀 𝙋𝙍𝙊𝘾𝙀𝘿𝙐𝙍𝘼 𝘾𝙄𝙑𝙄𝙇𝙀 𝙉𝙀𝙇𝙇’𝘼𝙈𝘽𝙄𝙏𝙊 𝘿𝙀𝙇𝙇’𝙄𝙉𝙑𝘼𝙇𝙄𝘿𝙄𝙏𝘼’ 𝘾𝙄𝙑𝙄𝙇𝙀