Pronunciandosi su un ricorso presentato avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza con cui il GUP aveva assolto dal reato di omicidio stradale il conducente di un’autovettura che, viaggiando in prossimità della linea di mezzeria, a velocità di poco superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato, su asfalto reso viscido dalla pioggia e dissestato, aveva urtato violentemente un ciclomotore che marciava sulla corsia opposta e che stava immettendosi su una strada laterale, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV con la sentenza del 5 giugno 2024 n. 22587 nell’accogliere la tesi del Procuratore generale presso la Corte d’appello e della difesa delle parti civili, che avevano contestato le sentenze di merito mostrando contrarietà alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e, l’esistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento, ha affermato il principio secondo cui, da un lato, il principio della cosiddetta causalità della colpa impone di ritenere ascrivibile all’autore a titolo di colpa non qualsiasi evento riconducibile causalmente alla condotta pericolosa ma solo quello evitabile con la condotta non pericolosa, dovendosi accertare il rapporto tra casualità tra la condotta colposa e l’evento verificando la riconducibilità dell’evento determinato dalla condotta trasgressiva di una regola cautelare nel novero di quegli eventi che la stessa norma mirava a scongiurare.
AVV. FRANCESCA MAREMMANI – AVVOCATO CIVILISTA ESPERTO IN DIRITTO DI FAMIGLIA CURATORE SPECIALE
🟡 𝗔𝘃𝘃. 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘𝗦𝗖𝗔 𝗠𝗔𝗥𝗘𝗠𝗠𝗔𝗡𝗜 𝗔𝗩𝗩𝗢𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗖𝗜𝗩𝗜𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗦𝗣𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗜𝗡 𝗗𝗜𝗥𝗜𝗧𝗧𝗢 𝗗𝗜 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗚𝗟𝗜𝗔 𝗖𝗨𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗦𝗣𝗘𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘 𝑺𝒆𝒑𝒂𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒆 𝒅𝒊𝒗𝒐𝒓𝒛𝒊𝒐, 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 📭 Indirizzo e-mail: