Pronunciandosi su un ricorso presentato avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la sentenza con cui il GUP aveva assolto dal reato di omicidio stradale il conducente di un’autovettura che, viaggiando in prossimità della linea di mezzeria, a velocità di poco superiore a quella consentita nel tratto di strada interessato, su asfalto reso viscido dalla pioggia e dissestato, aveva urtato violentemente un ciclomotore che marciava sulla corsia opposta e che stava immettendosi su una strada laterale, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV con la sentenza del 5 giugno 2024 n. 22587 nell’accogliere la tesi del Procuratore generale presso la Corte d’appello e della difesa delle parti civili, che avevano contestato le sentenze di merito mostrando contrarietà alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e, l’esistenza del nesso causale tra la condotta e l’evento, ha affermato il principio secondo cui, da un lato, il principio della cosiddetta causalità della colpa impone di ritenere ascrivibile all’autore a titolo di colpa non qualsiasi evento riconducibile causalmente alla condotta pericolosa ma solo quello evitabile con la condotta non pericolosa, dovendosi accertare il rapporto tra casualità tra la condotta colposa e l’evento verificando la riconducibilità dell’evento determinato dalla condotta trasgressiva di una regola cautelare nel novero di quegli eventi che la stessa norma mirava a scongiurare.
🟡 𝐀𝐕𝐕. 𝐋𝐀𝐔𝐑𝐀 𝐁𝐈𝐒𝐈𝐍 – 𝐀𝐕𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 𝐄𝐒𝐏𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐈𝐍 𝐃𝐈𝐑𝐈𝐓𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐅𝐀𝐌𝐈𝐆𝐋𝐈𝐀
🟡 𝙏𝙐𝙏𝙀𝙇𝘼 𝘿𝙀𝙄 𝙍𝘼𝙋𝙋𝙊𝙍𝙏𝙄 𝘿𝙀𝙄 𝙈𝙄𝙉𝙊𝙍𝙄 𝘾𝙊𝙉 𝙄 𝙉𝙊𝙉𝙉𝙄 𝙀 𝙂𝙇𝙄 𝘼𝙇𝙏𝙍𝙄 𝙋𝘼𝙍𝙀𝙉𝙏𝙄