Omessa dichiarazione contributiva: assoluzione se manca il dolo

Omessa dichiarazione contributiva: assoluzione se manca il dolo

Non è responsabile del reato di cui all’art. 37 legge 689/81 il datore di lavoro che abbia delegato al commercialista la presentazione delle dichiarazioni obbligatorie e abbia ottenuto rassicurazioni rispetto a tale adempimento. Lo stabilisce la sentenza 20835/2024 della Cassazione penale.

 

Il fatto

L’amministratore unico di una società a responsabilità limitata veniva condannato per il reato previsto e punito dall’art. 37 della legge 689/1981 perché, al fine di non versare i contributi previsti, ometteva la presentazione delle denunce obbligatorie, in tal modo omettendo il versamento dei contributi mensili, per un ammontare pari a Euro 5.404,98 per gennaio 2016 e Euro 3.774,51 per dicembre 2016.

Con l’ausilio del suo difensore di fiducia, l’imputato ha impugnato la sentenza portando in evidenza ben cinque motivi. Secondo la tesi difensiva, la sentenza sarebbe incorsa in un vizio di motivazione rispetto alle circostanze di fatto: la circostanza che la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni Uni-Emens (tale dichiarazione è la denuncia obbligatoria che il datore di lavoro, che svolge la funzione di sostituto d’imposta, invia mensilmente all’INPS per comunicare i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi da versare) fossero state delegate dall’imputato al commercialista della società, come confermato dalla deposizione di una delle dipendenti della società; le espresse rassicurazioni che la teste avrebbe ricevuto dal commercialista in ordine alla avvenuta esecuzione delle comunicazioni obbligatorie; la verifica, condotta dalla teste medesima circa la regolare esecuzione delle dichiarazioni IVA, traendone la certezza che tutte le altre dichiarazioni obbligatorie fosse state parimenti effettuate.

Oltre a ciò, secondo la difesa dell’imputato, non solo avrebbe pagato personalmente parte degli stipendi dei suoi dipendenti, azzerando il proprio compenso di amministratore ed immettendo risorse personali per mantenere gli impegni già presi con i fornitori ma avrebbe anche acquistato l’intero capitale sociale della società, dando con ciò prova dell’intenzione di salvare la società, restituendole piena operatività e rimettendola nelle condizioni di ottemperare a tutte le proprie obbligazioni, anche previdenziali.

La sentenza

Secondo la disposizione normativa in contestazione “(…) il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in, parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (…)”.

Tale norma conferisce rilevanza penale alle condotte omissive e commissive considerate allorquando dal fatto derivi l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra Euro 2.582,28 mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

Ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato è necessaria la rappresentazione e volizione della omessa registrazione o denuncia obbligatoria, nonché il dolo specifico di evasione, giacché il datore di lavoro deve perseguire il fine di non versare in tutto o in parte i contributi previdenziali o assistenziali.

Quindi  è stato proprio il motivo di censura afferente l’elemento soggettivo della fattispecie ad essere accolto dalla Corte di Cassazione: i giudici di legittimità hanno infatti evidenziato come pur affermando la sussistenza, in capo all’imputato, della finalità specifica di non provvedere ai pagamenti dei contributi all’INPS, la sentenza impugnata avesse omesso di confrontarsi con le doglianze difensive afferenti alle dichiarazioni della teste circa l’insussistenza del dolo generico in ordine alla consapevolezza e volizione, da parte dell’imputato, delle omesse denunce contributive.

La sentenza, pur motivando la ritenuta sussistenza del dolo specifico di evasione dalla totale omissione delle denunce per un lungo periodo di tempo, aveva mancato di confrontarsi con le censure, avanzate dalla difesa, sul rilievo assunto dalle espresse rassicurazioni, ricevute dalla teste da parte del commercialista della società, in ordine al fatto che le comunicazioni obbligatorie – e, tra queste, anche le dichiarazioni Uni-Emens – fossero state già eseguite direttamente dal medesimo studio. Ed infatti, pur volendo ritenere accertata l’eventuale specifica finalità evasiva della condotta, prima di concludere nel senso dell’accertamento della responsabilità penale dell’imputato, in ordine alla violazione dell’art. 37 legge 689/81 occorreva dare conto della accertata sussistenza della consapevolezza e volizione dell’omessa presentazione, da parte del ricorrente, delle denunce contributive.

In conseguenza di tali osservazioni, accertata la prescrizione del reato rispetto ad una mensilità, la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla mensilità di gennaio 2016, per l’intervenuta estinzione per prescrizione, e con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste, limitatamente al residuo reato (mensilità di dicembre 2016).

´Fonte: Altalex

TUTTI GLI ARTICOLI

🟡 𝐀𝐕𝐕. 𝐋𝐔𝐈𝐆𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐄𝐍𝐓𝐈 – 𝐓𝐈𝐓𝐎𝐋𝐀𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐎 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐄𝐍𝐓𝐈

🟡 𝐀𝐕𝐕. 𝐋𝐔𝐈𝐆𝐈 𝐏𝐀𝐑𝐄𝐍𝐓𝐈 – 𝐓𝐈𝐓𝐎𝐋𝐀𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐎 𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐄𝐍𝐓𝐈 𝘿𝙄𝙍𝙄𝙏𝙏𝙊 𝘾𝙄𝙑𝙄𝙇𝙀 𝙈𝙄𝙉𝙊𝙍𝙄 𝙄𝙈𝙈𝙄𝙂𝙍𝘼𝙏𝙄 𝙄𝙉 𝙄𝙏𝘼𝙇𝙄𝘼: 𝙋𝙍𝙊𝙏𝙀𝙕𝙄𝙊𝙉𝙀 𝙇𝙀𝙂𝘼𝙇𝙀 𝙀 𝘿𝙄𝙍𝙄𝙏𝙏𝙄

Leggi Tutto »

🟡 𝐀𝐕𝐕. 𝐆𝐀𝐁𝐑𝐈𝐄𝐋𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐌𝐄𝐋𝐎 𝐆𝐀𝐋𝐋𝐎 – 𝐀𝐕𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀

🟡 𝐀𝐕𝐕. 𝐆𝐀𝐁𝐑𝐈𝐄𝐋𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐌𝐄𝐋𝐎 𝐆𝐀𝐋𝐋𝐎 – 𝐀𝐕𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀 𝘼𝙎𝙎𝙄𝙎𝙏𝙀𝙉𝙕𝘼 𝙋𝙀𝙍 𝘿𝙄𝙁𝙀𝙎𝘼 𝘿𝘼 𝙄𝙇𝙇𝙀𝘾𝙄𝙏𝙄 𝙍𝙄𝘾𝙊𝙍𝙍𝙀𝙉𝙏𝙄 𝙄𝙉 𝙎𝙊𝘾𝙄𝙀𝙏À 𝙁𝙄𝙉𝘼𝙉𝙕𝙄𝘼𝙍𝙄𝙀 𝙀 𝙏𝙐𝙏𝙀𝙇𝘼 𝘿𝙀𝙂𝙇𝙄

Leggi Tutto »

🟡 𝐀𝐕𝐕. 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐋𝐎 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐀𝐓𝐀 – 𝐀𝐕𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐀𝐌𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐈𝐒𝐓𝐀

🟡 𝐀𝐕𝐕. 𝐃𝐀𝐍𝐈𝐋𝐎 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐀𝐓𝐀 – 𝐀𝐕𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎 𝐀𝐌𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐈𝐒𝐓𝐀 𝘾𝙊𝙉𝘾𝙊𝙍𝙎𝙄 𝙋𝙐𝘽𝘽𝙇𝙄𝘾𝙄 ☎️Tel.: 3479632101 🔗 Indirizzo: PIAZZA DEL POPOLO 18 00187 ROMA RM

Leggi Tutto »