Definizione di Stalking:
Γ una condotta illecita, durevole nel tempo, un termine anglosassone che significa “cacciare”, “perseguitare”.
Consiste nel porre in essere attivitΓ che perseguitano una persona creando in questa uno stato di perdurante ansia e compressione della sfera privata e della vita.
L’obiettivo dello stalker Γ¨ comprimere il diritto della vittima alla libertΓ , indipendenza e autodeterminazione.
Come si Configura e si Percepisce lo Stalking:
Si configura come una serie di attivitΓ persecutorie, di controllo o di critica estrema volte a impedire alla vittima di agire liberamente, frequentare certi luoghi o persone.
Si percepisce come uno stato di devastante compressione dei propri diritti e della libertΓ di agire (es. non essere libero di uscire, di andare in certi posti).
Include anche atti di appostamento, controllo delle abitudini (es. luce spenta a una certa ora), e talvolta anche tentativi di osservazione estrema.
Diritti e Strumenti per la Vittima:
La vittima ha a disposizione due strumenti principali, efficaci e che possono compenetrarsi:
Strumento di Natura Amministrativa: L’Ammonimento del Questore
Si inizia con un esposto (non una querela) presentato all’autoritΓ di pubblica sicurezza (Commissariati, Uffici piΓΉ specializzati come la Squadra Mobile), con il supporto di un legale.
L’esposto Γ¨ una narrazione del fatto con la descrizione della condotta dello stalker e la produzione di prove (chiamate non risposte, screenshot, mail, foto di scritte sui muri, testimonianze).
Si apre un’istruttoria non giudiziaria da parte di un ufficio della questura che esamina i documenti, la narrazione e puΓ² fare ulteriori accertamenti.
Il soggetto incolpato ha il diritto di difendersi e controdedurre.
Esito: PuΓ² essere l’archiviazione o l’emissione del provvedimento di Ammonimento.
Efficacia dell’Ammonimento: Γ inserito nei terminali di polizia e, soprattutto, muta la procedibilitΓ del reato da “a querela di parte” a “d’ufficio”. CiΓ² significa che le forze dell’ordine possono intervenire (fino all’arresto o al deferimento all’autoritΓ giudiziaria) anche in assenza di una nuova querela della vittima, se rilevano il perdurare della condotta, garantendo una maggiore tutela da parte dello Stato.
Strumento di Natura Giudiziaria:
Si agisce con una querela alla Procura della Repubblica, con un fascicolo contenente tutte le prove.
Il Pubblico Ministero attiva le indagini.
Se il pericolo Γ¨ motivato e grave, possono essere adottate misure coercitive come il divieto di avvicinamento o, nei casi piΓΉ gravi, la custodia cautelare in carcere.
Considerazioni Finali dell’Avvocato:
Il non agire e il non tutelarsi consentono allo stalker di sentirsi piΓΉ forte e invincibile.
La denuncia Γ¨ un diritto indiscutibile.
Si consiglia di promuovere prima l’ammonimento, poichΓ© se non funziona, il soggetto subirΓ un contraccolpo maggiore con l’adozione di una misura coercitiva successiva.