Gare, scadenze, indennizzi e diritto europeo: il quadro normativo entra nella fase decisiva. Il Consiglio di Stato chiarisce che il 30 settembre 2027 non è una nuova proroga e che le amministrazioni possono assegnare le spiagge anche prima. Ma restano aperti diversi nodi applicativi.
Per anni le concessioni balneari italiane sono rimaste sospese tra proroghe legislative, interventi della Commissione europea, sentenze dei giudici amministrativi e tentativi del legislatore di trovare un punto di equilibrio tra tutela degli operatori uscenti e rispetto della concorrenza.
Nel 2026, tuttavia, il quadro appare molto più definito. La direzione indicata dal legislatore e, soprattutto, dalla giurisprudenza è quella della messa a gara delle concessioni. Il passaggio decisivo non è più, quindi, se le gare debbano essere fatte, ma come e quando debbano essere svolte e quali garanzie spettino agli attuali concessionari.
La novità più recente arriva dal Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026 ha chiarito un equivoco destinato ad avere conseguenze concrete: il 30 settembre 2027 non rappresenta una nuova scadenza fino alla quale il concessionario uscente ha un diritto a rimanere sulla spiaggia. È, piuttosto, un termine massimo e acceleratorio entro il quale deve essere completato il processo di riassegnazione.
La radice della controversia: la direttiva Bolkestein
Per comprendere la vicenda occorre partire dal diritto europeo.
Il riferimento è la direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta direttiva Bolkestein, che disciplina la libertà di stabilimento e la prestazione dei servizi nel mercato interno.
Il problema nasce dal fatto che le concessioni balneari riguardano una risorsa naturale limitata: il tratto di demanio marittimo disponibile per finalità turistico-ricreative. Quando le autorizzazioni disponibili sono limitate proprio a causa della scarsità della risorsa naturale, il diritto europeo esclude il rinnovo automatico e impone una procedura di selezione trasparente e imparziale.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha progressivamente consolidato questo principio. Nel 2025, nell’ambito della causa Balneari Rimini, la Corte ha ribadito che le concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa rientrano nell’ambito della direttiva e che il rinnovo di una concessione deve essere considerato come l’attribuzione di un nuovo titolo, da effettuarsi attraverso una procedura competitiva.
La questione, dunque, non riguarda semplicemente una scelta politica italiana: il sistema delle proroghe automatiche si confronta con obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
Dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2027: perché le date sono importanti
Il legislatore italiano ha cercato di trasformare il passaggio al sistema concorrenziale in un percorso graduale.
La legge sulla concorrenza n. 118 del 2022 aveva previsto il superamento delle precedenti proroghe e l’avvio delle procedure di affidamento. Successivamente, il decreto-legge n. 131 del 2024, il cosiddetto decreto salva-infrazioni, ha modificato il quadro, stabilendo che le concessioni continuassero ad avere efficacia, per consentire l’ordinata programmazione e lo svolgimento delle procedure, fino al 30 settembre 2027.
La stessa disciplina ha fissato al 30 giugno 2027 il termine entro il quale devono essere organizzate le gare.
Ed è proprio qui che si è sviluppato uno dei principali equivoci degli ultimi mesi.
Il 30 settembre 2027 non deve essere letto come una sorta di nuova proroga concessa ai balneari. Secondo il Consiglio di Stato, è un termine massimo funzionale alla conclusione della transizione verso il sistema concorrenziale.
La sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026 è particolarmente netta: se un’amministrazione ha già completato la procedura selettiva, può assegnare la nuova concessione anche prima del 30 settembre 2027 e disporre la cessazione anticipata del precedente rapporto, con un provvedimento adeguatamente motivato.
In altre parole, il 2027 non è una data alla quale i Comuni devono necessariamente attendere prima di fare le gare.
Il nuovo ruolo dei Comuni
Il cambio di prospettiva è rilevante soprattutto per le amministrazioni locali.
La competenza concreta sulle singole concessioni richiede ai Comuni e agli altri enti concedenti di predisporre le procedure nel rispetto dei principi di:
pubblicità;
trasparenza;
concorrenza;
parità di trattamento;
non discriminazione;
massima partecipazione.
Non si tratta quindi di una semplice manifestazione di interesse o di un rinnovo della concessione esistente. La logica è quella di una vera procedura comparativa, nella quale l’amministrazione deve individuare l’offerta maggiormente coerente con gli obiettivi fissati dalla legge e con le caratteristiche della concessione.
Il percorso operativo è stato ulteriormente rafforzato nel 2026.
Il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito nella legge 8 maggio 2026, n. 71, ha infatti previsto un intervento specifico in materia di concessioni e un percorso per la predisposizione di un bando-tipo nazionale.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato nell’aprile 2026 il confronto con gli enti territoriali proprio per arrivare a uno schema uniforme, con l’obiettivo di rendere più omogenee le procedure sul territorio nazionale.
Il nodo più delicato: l’indennizzo al concessionario uscente
Se la gara può determinare la perdita della concessione da parte dell’attuale gestore, la domanda successiva è inevitabile: che fine fanno gli investimenti realizzati dal concessionario uscente?
È questo uno dei punti più delicati dell’intera riforma.
La normativa prevede una tutela economica collegata, in particolare, agli investimenti non ancora ammortizzati. Ma la giurisprudenza ha chiarito che non esiste un diritto indiscriminato a ottenere un indennizzo per il semplice fatto di perdere la concessione.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4121 del 21 maggio 2026, ha stabilito che il diritto del concessionario uscente all’indennizzo da parte del subentrante è subordinato alla prova dell’esistenza di investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione.
La conseguenza pratica è importante: non basta sostenere di avere investito sulla struttura o sull’attività. Occorre poter dimostrare gli investimenti e la parte di essi che non risulta ancora ammortizzata secondo i criteri applicabili.
Nessun blocco delle gare in attesa del decreto sugli indennizzi
Un’altra questione affrontata dal Consiglio di Stato riguarda la possibilità di procedere con le gare anche in assenza di tutti gli strumenti amministrativi destinati a quantificare gli indennizzi.
La risposta dei giudici è stata chiara: la mancata adozione del decreto ministeriale sui criteri di quantificazione dell’indennizzo non giustifica il rinvio delle procedure di affidamento.
La stessa sentenza n. 4121/2026 ha precisato che neppure la mancata predeterminazione dell’indennizzo nel bando costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per revocare la gara.
Il principio è coerente con l’impostazione generale della riforma: l’indennizzo è una tutela economica del concessionario uscente, ma non può trasformarsi in uno strumento per bloccare sine die la concorrenza.
E le opere costruite sul demanio?
Resta poi il problema delle cosiddette opere di difficile rimozione, vale a dire quelle strutture che non possono essere agevolmente smontate e asportate al termine della concessione.
La disciplina demaniale e la giurisprudenza distinguono tra il diritto alla restituzione dell’area, la sorte delle opere realizzate e l’eventuale diritto a un indennizzo.
Anche su questo punto, dunque, occorre evitare una semplificazione: la fine della concessione non significa automaticamente che ogni investimento effettuato debba essere integralmente rimborsato allo stabilimento uscente.
Il sistema mira piuttosto a individuare, nell’ambito della procedura, gli investimenti rilevanti e non ammortizzati e a disciplinare le conseguenze economiche del subentro.
La vera novità del 2026: non c’è più spazio per l’attesa indefinita
La sentenza del Consiglio di Stato di agosto rappresenta probabilmente il passaggio più significativo dell’attuale fase.
Il principio è semplice: la scadenza del 30 settembre 2027 non autorizza le amministrazioni a restare ferme fino all’ultimo giorno disponibile.
Se la procedura è pronta e può essere conclusa, la nuova concessione può essere assegnata prima.
Questo significa che per molti operatori la domanda non è più «quando finirà la mia concessione?», ma piuttosto «quando il Comune pubblicherà il bando relativo alla mia concessione?»
È una differenza sostanziale.
Il Consiglio di Stato ha infatti definito il termine del 30 settembre 2027 come massimo e acceleratorio, non dilatorio.
Ma il quadro non è ancora completamente uniforme
Dire che la questione è definitivamente risolta sarebbe però eccessivo.
Il problema delle concessioni balneari presenta ancora numerosi profili applicativi: dalla delimitazione delle aree disponibili alla valutazione della scarsità della risorsa, dalla durata delle nuove concessioni ai criteri di selezione, fino alla quantificazione degli investimenti non ammortizzati.
Anche la giurisprudenza amministrativa del 2026 mostra che non ogni forma di «proroga tecnica» è legittima. Il TAR Campania, per esempio, ha recentemente ritenuto illegittima una proroga tecnica di durata indeterminata o estesa a due stagioni balneari, perché suscettibile di trasformarsi in un sostanziale rinnovo della concessione.
Il messaggio che emerge è quindi duplice: una proroga strettamente necessaria a consentire il passaggio alla gara può essere ammessa; una proroga utilizzata per rinviare indefinitamente la gara no.
Cosa rischia il concessionario uscente
Per gli attuali titolari degli stabilimenti la situazione è radicalmente diversa rispetto al passato.
Non esiste più una prospettiva giuridicamente solida fondata sulla semplice successione di proroghe automatiche.
Il concessionario deve quindi prepararsi alla procedura competitiva e, parallelamente, essere in grado di documentare con precisione:
gli investimenti effettuati;
la relativa data;
la natura delle opere;
i costi sostenuti;
gli eventuali finanziamenti;
la quota di investimento già ammortizzata;
le opere presenti sull’area demaniale;
gli eventuali titoli edilizi e autorizzativi.
Questa documentazione può diventare decisiva non soltanto ai fini della partecipazione alla gara, ma anche per la determinazione dell’eventuale indennizzo.
Cosa cambia per chi vuole entrare nel mercato
Dall’altra parte, la fine del sistema delle proroghe apre finalmente uno spazio reale per nuovi operatori.
La procedura competitiva dovrebbe garantire che la possibilità di ottenere una concessione non dipenda più esclusivamente dalla titolarità precedente del bene, ma dalla capacità di presentare un’offerta conforme ai criteri stabiliti dall’amministrazione.
La normativa del 2024, inoltre, ha previsto che i requisiti tecnico-professionali siano adeguati e proporzionati alla concessione e che siano favorite, nei limiti previsti dalla disciplina, la partecipazione delle micro e piccole imprese e delle imprese giovanili.
Il calendario da tenere a mente
Alla luce delle norme e delle più recenti pronunce, il calendario può essere riassunto in questo modo:
30 giugno 2027: termine previsto per l’organizzazione delle procedure di affidamento.
30 settembre 2027: termine massimo previsto per l’efficacia delle concessioni nel quadro transitorio, salvo le specifiche ipotesi previste dalla legge.
Prima del 30 settembre 2027: le gare possono essere concluse e le nuove concessioni possono essere assegnate; non esiste un obbligo di attendere la scadenza massima.
Eventuale prosecuzione oltre il 30 settembre 2027: può entrare in gioco soltanto nei casi e alle condizioni previste dalla disciplina, in particolare quando sussistano ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura.
La partita si sposta dunque dai tribunali ai Comuni
Dopo anni in cui il destino delle concessioni balneari è stato deciso soprattutto attraverso decreti, ricorsi e sentenze, il baricentro della vicenda si sposta ora sulle amministrazioni concedenti.
La cornice giuridica è ormai molto più definita: la risorsa demaniale non può essere considerata una proprietà privata del concessionario e il rinnovo automatico non rappresenta più una soluzione compatibile con il sistema europeo della concorrenza.
Allo stesso tempo, il legislatore e i giudici hanno riconosciuto la necessità di accompagnare il passaggio alla concorrenza con una tutela degli investimenti non ancora ammortizzati.
Il vero banco di prova sarà quindi l’applicazione concreta delle regole.
Per i Comuni, significa bandi trasparenti, tempi certi e motivazioni solide.
Per i concessionari uscenti, significa prepararsi a una competizione nella quale la posizione acquisita negli anni non costituisce più, da sola, una garanzia di permanenza.
Per i nuovi operatori, significa che il mercato delle concessioni balneari potrebbe finalmente aprirsi a una competizione effettiva.
E per lo Stato, infine, resta la sfida più difficile: portare a termine la transizione senza produrre una nuova stagione di contenziosi.
La data del 30 settembre 2027, alla luce della più recente giurisprudenza, non è dunque il traguardo di una nuova proroga. È, sempre più chiaramente, il limite entro cui il sistema italiano dovrà dimostrare di essere passato dalle proroghe alla concorrenza.

